GDPR: interessato, titolare e chi sta in mezzo
- Gestione Privacy

Hai letto l’informativa privacy di un sito ultimamente? Tutta, dico. Dall’inizio alla fine.
Nessuno lo fa. E non è colpa tua — spesso sono documenti lunghi, scritti in un italiano che sembra tradotto dal latino, pieni di riferimenti normativi e costruzioni sintattiche che farebbero impallidire un notaio. Eppure quella pagina esiste per un motivo preciso. E quel motivo riguarda anche te, come titolare di un sito.
Nell’articolo GDPR: cos’è e perché è nato abbiamo visto da dove viene questa legge. Adesso entriamo nel merito: chi sono i protagonisti, quali diritti hanno e quali doveri.
Il GDPR nasce per regolare un rapporto preciso: quello tra chi possiede i dati e chi li usa.
Lo so, sembra tutto al contrario. Verrebbe naturale pensare che il “titolare” sia l’utente — dopotutto sono suoi i dati. La confusione nasce anche dai termini stessi: uno si chiama semplicemente “Interessato”, una parola sola che non dice molto. L’altro si chiama “Titolare del trattamento”, una definizione che già contiene la spiegazione.
In realtà il termine “Interessato” ha una doppia logica: è chi ha interesse a proteggere le proprie informazioni personali, ma è anche chi è interessato a ciò che trova sul sito — ci va apposta, ci interagisce, e proprio per questo lascia tracce e dati. In inglese i termini sono più chiari: l’Interessato è il Data Subject, il soggetto a cui i dati appartengono. Il Titolare del trattamento è il Data Controller, chi controlla e decide come quei dati vengono raccolti e usati. Una volta capita, non si dimentica più.
L’Interessato è la persona fisica a cui si riferiscono i dati. Chi rientra in questa categoria? Praticamente chiunque navighi sul web. Tu quando leggi questo articolo. Il tuo cliente quando visita il tuo sito. Chiunque possa essere identificato, direttamente o indirettamente, attraverso quello che lascia navigando: un indirizzo email, un numero di telefono, un indirizzo IP, un cookie. Se il dato può essere ricondotto a una persona fisica, quella persona è un Interessato e il GDPR la tutela.
I diritti dell’Interessato
I doveri dell’Interessato
Spesso dimenticati, ma esistono. L’Interessato ha il dovere di fornire informazioni veritiere quando compila un form o si registra a un servizio. Ha il dovere di identificarsi correttamente quando esercita i suoi diritti — il Titolare può chiedere le informazioni necessarie per verificare chi sta facendo la richiesta. E deve farlo secondo le modalità previste dal Titolare.
Il Titolare del trattamento è chi decide perché e come i dati vengono raccolti e usati. Se hai un sito, sei tu. Non l’agenzia, non il provider, non l’amatissimo cugino. Tu. È chi raccoglie i dati per i propri scopi legittimi e se ne assume la piena responsabilità davanti alla legge.
Ma essere Titolare non significa avere carta bianca. Il Titolare può raccogliere i dati solo se ha una ragione legale precisa — il GDPR la chiama base giuridica. Consenso, contratto, obbligo di legge, legittimo interesse. Senza una di queste, il trattamento è illecito.
E la quantità di dati raccoglibili dipende da cosa riceve l’utente in cambio. Se qualcuno visita il tuo sito, legge un articolo e va via, i dati che puoi raccogliere sono minimi. Se invece si registra, compila un form, acquista o scarica qualcosa, stai erogando un servizio più articolato e hai bisogno di più informazioni per erogarlo. È giusto raccoglierle, a patto che siano quelle necessarie e non di più. Questo si chiama principio di proporzionalità: raccogli quello che ti serve per fare quello che hai promesso. Non di più.
I diritti del Titolare
I doveri del Titolare
Il rapporto tra Interessato e Titolare non è sempre diretto. Spesso ci sono altre figure nel mezzo.
Il Responsabile del trattamento (Data Processor) è un soggetto esterno a cui il Titolare affida il trattamento dei dati per conto suo. La web agency, il provider di hosting, la piattaforma di email marketing. Ogni volta che i dati dei tuoi utenti passano nelle mani di un fornitore esterno, quel fornitore deve essere nominato formalmente con un contratto specifico, come prevede l’Art. 28 del GDPR. Non è un dettaglio burocratico — è una responsabilità precisa.
Il DPO (Data Protection Officer) è una figura diversa. Non tratta i dati, li supervisiona. È un responsabile della protezione dei dati interno, obbligatorio solo in certi casi: enti pubblici, aziende che trattano dati su larga scala o dati particolarmente sensibili. Per la maggior parte delle piccole imprese non è richiesto. Ma vale la pena sapere che esiste — e in un prossimo articolo vedremo nel dettaglio quando serve e cosa fa.
Sai già chi sono i Responsabili del trattamento del tuo sito? Hai mai firmato un contratto con la tua web agency o il tuo provider di hosting in questo senso?